Il lisozima non può essere qualificato come coadiuvante tecnologico ma rimane un additivo conservante
Oggi, giovedì 14 dicembre, è stata resa nota la sentenza del Tar del Lazio che dà ragione al ricorso che il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha presentato nel 2018 nei confronti della circolare del Ministero della Salute che stabiliva che il lisozima presente nel Grana Padano Dop (che dev’essere stagionato per un minimo di nove mesi), potesse essere considerato un coadiuvante tecnologico e non un additivo conservante, consentendo così anche a questo formaggio di riportare in etichetta la dicitura “senza conservanti”.
Dopo cinque anni, dunque, il tribunale ha innanzitutto sancito che il Consorzio del Parmigiano Reggiano fosse legittimato a presentare ricorso, dato che l’iniziativa giudiziale si inserisce all’interno di una delle funzioni essenziali svolte dal Consorzio, ovvero la tutela della Dop “Parmigiano Reggiano”.
Inoltre, considerato che il parere del Consiglio Superiore di Sanità, richiamato dal Ministero, e il conseguente provvedimento di accoglimento dell’istanza del Consorzio del Grana Padano da parte del Ministero, hanno portato alla modifica dell’elencazione degli additivi alimentari predisposta dai competenti organi europei, privandola di fatto di una parte del proprio contenuto precettivo, il Tar del Lazio ha riconosciuto che la tesi della deroga alla normativa dell’Unione Europea di riferimento circoscritta al caso specifico del formaggio in questione non trova fondamento normativo in sede comunitaria e contrasta con il principio di sicurezza alimentare tutelato a livello comunitario.
Ne consegue che la competenza al riguardo della sicurezza alimentare deve ritenersi radicata comunque presso le istituzioni comunitarie dell’Ue, con la conseguente incompetenza del Ministero della Salute a provvedere sul punto.
L’allegato II del reg. n. 1333/2008 espressamente indica il lisozima quale coadiuvante alimentare dei formaggi stagionati utilizzabile nella misura “quantum satis” (“quanto basta”, caratteristica che consente un utilizzo senza restrizioni o almeno fino a quando si raggiunge l’obiettivo tecnologico desiderato nell’alimento). Da ciò consegue che il lisozima, sulla base della normativa comunitaria vigente in materia è espressamente qualificato come additivo alimentare per qualsiasi formaggio nella cui produzione venga utilizzato.
Per questo motivo, visto che il Disciplinare del Parmigiano Reggiano vieta l’utilizzo di qualsiasi conservante compreso il lisozima, il Parmigiano Reggiano è un formaggio indiscutibilmente senza conservanti.