Il Senato approva il disegno di legge: istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura nella seconda domenica di novembre, e del premio “De agri cultura”
Il Senato della Repubblica approva il disegno di legge che prevede il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio.
Il commento del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio
“Siamo molto soddisfatti per l’approvazione in Senato del disegno di legge a prima firma del senatore Giorgio Maria Bergesio, che riconosce la figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. Con questa proposta, che si avvia a diventare legge dello Stato, –dichiara il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega- vogliamo chiarire una volta per tutte che gli agricoltori non sono nemici dell’ambiente, come qualcuno soprattutto in Europa vorrebbe farci credere, ma anzi la loro attività rappresenta un presidio fondamentale di tutela del paesaggio e della biodiversità. Sono certo –sottolinea Centinaio- che tanti imprenditori e cooperative agricole siano pronti a ottenere questo riconoscimento, grazie al lavoro che già oggi compiono. Le agevolazioni previste dal testo e il premio annuale ‘De agri cultura’ consentono di rendere la definizione di agricoltore custode dell’ambiente e del territorio non una semplice etichetta, ma una ricompensa sostanziale per l’azione di tutela ambientale svolta a vantaggio dell’intera collettività. Inoltre, l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura fornirà l’occasione per accrescere la conoscenza e la consapevolezza attorno all’importanza di questa attività, soprattutto tra i più giovani”.
Obiettivi del disegno di legge
La finalità principale della proposta è il riconoscimento della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell’abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico. Mediante tale riconoscimento, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 9 della Costituzione.
Modalità del riconoscimento
L’articolo 2 dispone un elenco di attività di cui i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento, ovvero gli imprenditori agricoli (singoli o associati) che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e le società cooperative del settore agricolo e forestale, devono prevalentemente occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio. Si tratta:
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della manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché della cura e del mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
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della custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
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dell’allevamento di razze animali e della coltivazione di varietà vegetali locali;
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della conservazione e della tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
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del contrasto all’abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.
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del contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
Promozione della figura dell’agricoltore custode
L’articolo 3 sostiene la promozione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni. Tali soggetti possono promuovere la diffusione della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio anche attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica, di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.
Istituzione della Giornata dell’agricoltura
Si istituisce la Giornata nazionale dell’agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre, al fine di promuovere la conoscenza del ruolo fondamentale dell’agricoltura per il soddisfacimento dei bisogni primari dell’uomo e il raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.
Iniziative per celebrare la Giornata nazionale:
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il disegno di legge prevede che lo Stato, le regioni, le province e i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possano promuovere, nell’ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell’agricoltura sostenibile, nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell’attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque;
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inoltre si stabilisce che nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell’agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore;
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si prevede anche che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell’ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Istituzione del premio al merito “De agri cultura”
L’articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato “De agri cultura”, con riferimento al quale è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, riconosciuto agli agricoltori:
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che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l’impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l’impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell’ecosistema;
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che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all’incremento della competitività del settore agricolo.
Il premio è assegnato, a decorrere dall’anno 2023, secondo modalità e criteri definiti con DPCM.
Si stabilisce che, agli oneri derivanti dall’attuazione della legge in esame, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).